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CLIL: le normative
01/01/2012 (FACOLTATIVA)
Oltre alle norme sull’autonomia scolastica che hanno permesso questa innovazione didattica, qual è la normativa di riferimento specifica per il CLIL?
Dal punto di vista dei docenti:
Il DM 249/2010 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (…)»”. Questo decreto ministeriale riguarda il profilo professionale dei nuovi docenti. L’art. 14 istituisce una formazione aggiuntiva specifica per i docenti CLIL. La materia viene approfondita con la nota MIUR del 9 dicembre 2010. Queste disposizioni, in Trentino, trovano un’applicazione specifica. Si aggiunge il decreto ministeriale 30 settembre 2011, pubblicato in GU il 24 dicembre 2011, che riporta, in particolare il programma di studio del corso universitario di perfezionamento per i docenti CLIL della secondaria di secondo grado.
Si veda inoltre:
la circolare ministeriale 17 aprile 2012 AOODGPER che illustra, per l’ambito nazionale, le caratteristiche dei percorsi, i destinatari, i criteri e le modalità organizzative;
il decreto n. 6 del 16 aprile 2012 del Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico che riporta il profilo del docente CLIL, per l’ambito nazionale, i destinatari dei corsi, le modalità di accesso e i soggetti qualificati per la formazione.
il decreto ministeriale del 7 marzo 2012, che riporta i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera per il personale scolastico.
Dal punto di vista dell’utenza:
Il CLIL come modalità didattica ordinamentale che le scuole devono offrire all’utenza nasce con i Regolamenti nazionali di riordino del secondo ciclo (Riforma Gelmini; per il Trentino vedi DPP del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg) che prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in modalità CLIL nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici e dal terzo anno del Liceo Linguistico.
La modalità di CLIL autonoma (per iniziativa delle scuole) e quella ordinamentale (che riguarda il quinto anno del secondo ciclo) sono in alternativa?
No, ma la scuola deve (salvo assenza di risorse umane) offrire una DNL-CLIL almeno al quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici, mentre nei Licei Linguistici è prevista la modalità CLIL già a partire dal terzo anno in una lingua e dal quarto in una seconda lingua. Nelle quinte classi di ciascun indirizzo, secondo le intenzioni ministeriali, tutta la disciplina deve essere insegnata in lingua. Per affrontare meglio la sfida del quinto anno è bene comunque che la scuola offra forme di CLIL nelle classi precedenti.
Dal punto di vista dei docenti:
Il DM 249/2010 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (…)»”. Questo decreto ministeriale riguarda il profilo professionale dei nuovi docenti. L’art. 14 istituisce una formazione aggiuntiva specifica per i docenti CLIL. La materia viene approfondita con la nota MIUR del 9 dicembre 2010. Queste disposizioni, in Trentino, trovano un’applicazione specifica. Si aggiunge il decreto ministeriale 30 settembre 2011, pubblicato in GU il 24 dicembre 2011, che riporta, in particolare il programma di studio del corso universitario di perfezionamento per i docenti CLIL della secondaria di secondo grado.
Si veda inoltre:
la circolare ministeriale 17 aprile 2012 AOODGPER che illustra, per l’ambito nazionale, le caratteristiche dei percorsi, i destinatari, i criteri e le modalità organizzative;
il decreto n. 6 del 16 aprile 2012 del Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico che riporta il profilo del docente CLIL, per l’ambito nazionale, i destinatari dei corsi, le modalità di accesso e i soggetti qualificati per la formazione.
il decreto ministeriale del 7 marzo 2012, che riporta i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera per il personale scolastico.
Dal punto di vista dell’utenza:
Il CLIL come modalità didattica ordinamentale che le scuole devono offrire all’utenza nasce con i Regolamenti nazionali di riordino del secondo ciclo (Riforma Gelmini; per il Trentino vedi DPP del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg) che prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in modalità CLIL nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici e dal terzo anno del Liceo Linguistico.
La modalità di CLIL autonoma (per iniziativa delle scuole) e quella ordinamentale (che riguarda il quinto anno del secondo ciclo) sono in alternativa?
No, ma la scuola deve (salvo assenza di risorse umane) offrire una DNL-CLIL almeno al quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici, mentre nei Licei Linguistici è prevista la modalità CLIL già a partire dal terzo anno in una lingua e dal quarto in una seconda lingua. Nelle quinte classi di ciascun indirizzo, secondo le intenzioni ministeriali, tutta la disciplina deve essere insegnata in lingua. Per affrontare meglio la sfida del quinto anno è bene comunque che la scuola offra forme di CLIL nelle classi precedenti.